L’ETICHETTA ALIMENTARE – 1 parte

La salute passa anche attraverso la corretta informazione e la scelta del consumatore
A cura del dott. Carlo Spigone (Dirigente Medico Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL ROMA 1)

Il legislatore europeo con l’introduzione del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla “fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori..” ha voluto aggiornare in un unico testo normativo, efficace in tutti gli Stati membri dell’U.E., l’attuale disciplina sulla etichettatura, sulla presentazione e pubblicità degli alimenti e quella sulla etichettatura nutrizionale.
In questo articolo e nei successivi approfondimenti cercheremo di analizzare gli elementi di particolare interesse per il consumatore che può dunque assumere il ruolo di parte attiva nella scelta dei prodotti alimentari.
Ma questa identità, non più strettamente e passivamente consumistica,
presuppone oltre alla corretta ed esaustiva informazione anche una graduale crescita culturale alimentata da percorsi formativi attivati dalle stesse associazioni.
In questa prospettiva procediamo con alcune considerazioni che offrono al
consumatore la possibilità e anche il diritto di comprendere le motivazioni del dettato normativo.
Nel confermare il rapporto consolidato tra alimentazione e salute non è
superfluo ribadire che per ottenere un elevato livello di tutela della salute deve essere assicurato il diritto all’informazione sugli alimenti, considerando anche che le scelte dei consumatori possono essere influenzate da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica.
A questo punto la legislazione alimentare si propone quale principio generale di costituire un valido strumento per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli anche in funzione di una dieta adeguata alle esigenze individuali per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità o altre malattie croniche non trasmissibili (diabete, patologie cardiovascolari, dislipdemie etc.) prevenendo qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore in particolare circa le caratteristiche dell’alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Tale divieto è applicato anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.
Tutto questo presuppone un aspetto pratico che il legislatore ha voluto tutelare nell’esclusivo interesse del consumatore, ovvero l’accessibilità di tali informazioni alle persone con menomazioni visive. Le etichette alimentari devono dunque essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Gli studi dimostrano che la buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta possa influenzare al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti oltre ad essere leggibili devono
risultare accessibili anche attraverso una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.
La possibilità di una facile lettura (visiva e linguistica) dei componenti del prodotto alimentare che ci apprestiamo a consumare è fondamentale per riconoscere l’eventuale presenza di ingredienti o altre sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari in modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza.
Ecco dunque diventare obbligatoria l’indicazione di qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito.

Si ritiene utile riportare in proposito l’elenco delle sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranze
:

  1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;

b) maltodestrine a base di grano;

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine
o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel
vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso
l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

Il consumatore dovrà pertanto avere sempre la disponibilità negli esercizi di vendita, nelle mense o nella ristorazione pubblica di precise informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze disponibili consultando una idonea documentazione scritta, facilmente reperibile.
L’attenzione del legislatore è tale che la denominazione della sostanza o del prodotto che provoca allergia o intolleranza figurante nell’ obbligatorio elenco degli ingredienti è evidenziata nell’etichetta attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.
Tra le altre informazioni di facile accesso e interpretazione derivanti da una attenta lettura dell’etichetta da parte del consumatore ricordiamo la presenza del termine minimo di conservazione o la data di scadenza, delle condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego, delle istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento e del paese d’origine o il luogo di provenienza.
Ma l’aspetto decisamente innovativo che meglio di ogni altro interpreta la finalità di accrescere la consapevolezza del consumatore nella tutela della salute attraverso la scelta del prodotto alimentare è individuabile nell’introduzione dell’obbligo della dichiarazione nutrizionale a completamento delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari introdotte con il Regolamento CE n. 1924/2006.
Avremo modo di approfondire negli articoli successivi questi e ulteriori aspetti che si rivelano fondamentali per una crescita culturale collettiva che contribuirà ad una maggiore tutela del consumatore attraverso una più attenta valutazione non più limitata alla lettura della etichetta ma estesa con la medesima attenzione critica alle comunicazioni commerciali, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari.

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Contenuti prodotti nell’ambito delle iniziative a favore di consumatori e utenti per emergenza sanitaria da COVID-19 promosse dalle Regione Lazio, realizzate con Fondi Ministero Sviluppo Economico (riparto 2020).

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