È LECITA LA RICHIESTA DI COSTI DI CESSAZIONE O MIGRAZIONE DA PARTE DEL GESTORE?
In un mercato liberalizzato come quello delle telecomunicazioni, è SEMPRE consentito cambiare operatore, o decidere di eliminare l’utenza telefonica di una linea fissa, in base alle proprie esigenze.
L’utente può recedere dal rapporto contrattuale con il proprio operatore in qualunque momento, anche prima della scadenza. MA è pur vero che, in quest’ultima evenienza, potrà dover sostenere i costi di cessazione o migrazione della linea.
Quali spese possono essere addebitate agli utenti?
Le spese di dismissione e di trasferimento dell’utenza, applicate dagli operatori in caso di recesso anticipato, sono state oggetto di un’apposita Delibera dell’ AGCM – Autorità Garante per le Telecomunicazioni, che ne ha definito i limiti.
Secondo la Delibera, infatti:
- i costi di dismissione e migrazione della linea non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente;
- o, se inferiori, i costi effettivamente sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire la linea;
- agli utenti non potrà essere richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti, ma tale restituzione dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione.
Infine, ultima voce di costo che si può trovare in fattura dopo il recesso, sono le RATE RESIDUE del modem o di altri apparati acquistati (smartphone o tablet).
Se il Gestore ti chiede qualcosa di diverso o qualcosa non ti torna, rivolgiti allo Sportello più vicino a te!
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