Per i contratti conclusi in locali commerciali il consumatore non può chiedere l’applicabilità del diritto di ripensamento, cioè la possibilità di recedere dal contratto entro 14 giorni, senza fornire alcuna motivazione.

Pur tuttavia, anche per questo tipo di contratti, esistono ipotesi in cui è possibile risolvere il vincolo contrattuale senza che ciò comporti il pagamento di una penale. Oltre alla possibilità di trovare un mutuo consenso sul recesso dal contratto, ci riferiamo, a casi limitati in cui la legge consente di recedere unilateralmente dall’impegno assunto. In particolare:

  1. INADEMPIMENTO: Se la controparte è inadempiente a uno dei suoi obblighi o non ha adempiuto in modo corretto o non offre garanzie di un corretto adempimento, si può chiedere la risoluzione del contratto. Deve, tuttavia, trattarsi di inadempimento grave, deve cioè riguardare una prestazione essenziale ai fini dell’economia del contratto. A fronte di grave inadempimento della controparte, in assenza di un accordo con la stessa, occorrerà agire in giudizio per la risoluzione del contratto per inadempimento.
  2. OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA: Quando una prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile a nessuna delle due parti, si può recedere dal contratto senza pagare penali e, eventualmente, ottenere la restituzione di quanto già versato. Condizione necessaria, in questo caso, è che il contratto non sia stato ancora eseguito, neanche in minima parte.

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