L ‘etichetta alimentare – 3 parte

La salute passa anche attraverso la corretta informazione e la scelta del consumatore
A cura del dott. Carlo Spigone Dirigente Medico Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL ROMA 1

A molti sarà capitato di dover seguire una dieta limitando il consumo del sale o dei grassi o contenendo le calorie giornaliere per problemi di sovrappeso o di obesità.
L’adozione di abitudini alimentari corrette rappresenta senza alcun dubbio un fattore protettivo per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.)
Per contrastare questo fattore di rischio modificabile con un comportamento consapevole da parte del consumatore il nuovo Regolamento (UE) 1169/2011 ha introdotto in etichetta l’indicazione obbligatoria della dichiarazione nutrizionale (etichetta nutrizionale) alla quale si aggiungono con il Regolamento (CE) n. 1924/2006 l’indicazione nutrizionale e l’indicazione alla salute.


Con questo articolo cercheremo di illustrare il significato di questi tre distinti contributi informativi il cui valore potrà essere interamente colto da un consumatore culturalmente coinvolto e predisposto per una scelta consapevole.
L’introduzione dell’obbligo della dichiarazione nutrizionale in etichetta dei prodotti alimentari nasce dall’esigenza di facilitare il consumatore nell’effettuare scelte compatibili con proprie esigenze dietetiche, nella piena consapevolezza
delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti.
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le seguenti indicazioni:
• a) il valore energetico;
• b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (da notare come il termine “sodio” è sostituito da più accessibile termine “sale”).


E’ straordinaria l’importanza di queste informazioni per la loro implicazione in molte patologie cardiovascolari e dismetaboliche legate anche allo stile di vita del consumatore. Un esempio fra tutti il raccomandato controllo del
consumo del sale per i pazienti affetti da malattie cardiovascolari e ipertensione quando il consumo di sale deve essere inferiore a 5 grammi al giorno (ogni grammo di sale contiene circa 0,4 grammi di sodio) o la stessa quantità di grassi saturi dovrà essere moderata o si dovrà porre attenzione all’apporto calorico giornaliero per recuperare un anelato peso forma.
Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
• a) acidi grassi monoinsaturi;
• b) acidi grassi polinsaturi;
• c) polioli;
• d) amido;
• e) fibre;
• f) i sali minerali o le vitamine
Alla dichiarazione nutrizionale in etichetta decisamente innovativa rispetto alla normativa previgente, Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 introduce con il termine di «indicazione nutrizionale», qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
• a) all’energia (valore calorico) che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
iii) non apporta, e/o
• b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
i) contiene,
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene;


Pertanto un’indicazione nutrizionale afferma o suggerisce che un alimento possiede particolari proprietà nutrizionali salutari.
Abbiamo finalmente la possibilità di “tradurre” correttamente le indicazioni apposte sul prodotto frettolosamente riposto nel carrello della spesa consultando l’utile allegato al Regolamento (CE) N. 1924/2006 relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Tra gli esempi più comuni possono figurare indicazioni del tipo:
“A BASSO CONTENUTO CALORICO”: L’indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi.
“SENZA CALORIE”: L’indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml.
“A BASSO CONTENUTO DI GRASSI”: L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).
“SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI”: L’indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o
disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: «CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».
“ A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE”: L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.
“FONTE DI FIBRE”: L’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.


Un’indicazione sulla salute rappresenta il terzo elemento informativo che va ad aggiungersi alla dichiarazione e all’indicazione nutrizionale.
Stiamo evidentemente parlando di quel tipo di messaggio usato sulle etichette, sui prodotti in commercio o in pubblicità che afferma che, consumando un determinato alimento o grazie a uno dei suoi componenti come vitamine e minerali, fibre e batteri “probiotici” si possono avere benefici per la salute. Vi sono diversi tipi di indicazioni sulla salute ma l’aspetto rassicurante su questa materia è che le domande di autorizzazione dei claims salutistici devono essere presentate all’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), che è l’autorità competente a livello comunitario per formulare pareri sulla validità o meno dell’indicazione proposta.
E’ comunque possibile consultare l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari in allegato al Regolamento (UE) n. 432/2012.
Con la disamina riportata nei tre articoli dedicati al tema dell’etichettatura dei prodotti alimentari, si è voluto evidenziare la cornice e i contenuti del quadro legislativo le cui finalità rivolte alla prevenzione e alla promozione della salute attraverso una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto, incontrano – nell’attenzione posta dal consumatore- un infungibile alleato per accrescere e tutelare il requisito della sicurezza alimentare e della qualità
nutrizionale che, associati ad un corretto stile di vita, si rivelano fondamentali per la salute individuale e collettiva.

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